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Regione Lombardia - esame quinquennale CENED
Con l'emanazione della Legge Regionale 31 luglio 2013 n. 5, la Regione Lombardia chiarisce definitivamente la questione dell'esame quinquennale per i Certificatori Energetici.
Tireranno un respiro di sollievo tutti i Tecnici Certificatori Energetici della Regione Lombardia : la notizia è passata in sordina, forse per la pausa estiva, ma l'art. 9 comma 4 della Legge Regionale 31 luglio 2013 n. 5 ha sancito che tutti i Tecnici iscritti a ordini o collegi professionali sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame quinquennale; l'obbligo rimane per i Certificatori Energetici non iscritti ad alcun albo od ordine professionale.
Di seguito il testo integrale della Norma:
Legge Regionale 31 luglio 2013 , n. 5
oggetto : Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali. (BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2013 )
Comma 4
Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute dell'ambiente) è inserito il seguente:
'3 bis. I tecnici accreditati all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica sono tenuti a sostenere, con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data del loro accreditamento, un esame di aggiornamento, secondo modalità stabilite dall'ente competente. Il mancato superamento dell'esame di aggiornamento comporta la revoca dell'accreditamento. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tecnici iscritti a ordini o collegi professionali.'
LEGGI IL TESTO INTEGRALE
Tireranno un respiro di sollievo tutti i Tecnici Certificatori Energetici della Regione Lombardia : la notizia è passata in sordina, forse per la pausa estiva, ma l'art. 9 comma 4 della Legge Regionale 31 luglio 2013 n. 5 ha sancito che tutti i Tecnici iscritti a ordini o collegi professionali sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame quinquennale; l'obbligo rimane per i Certificatori Energetici non iscritti ad alcun albo od ordine professionale.
Di seguito il testo integrale della Norma:
Legge Regionale 31 luglio 2013 , n. 5
oggetto : Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali. (BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2013 )
Comma 4
Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute dell'ambiente) è inserito il seguente:
'3 bis. I tecnici accreditati all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica sono tenuti a sostenere, con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data del loro accreditamento, un esame di aggiornamento, secondo modalità stabilite dall'ente competente. Il mancato superamento dell'esame di aggiornamento comporta la revoca dell'accreditamento. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tecnici iscritti a ordini o collegi professionali.'
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Si alla detrazione del 65% anche per le pompe di calore
Digerita la notizia (ottima) dell’estensione dell’Ecobonus (Detrazione 65%) anche all’acquisto di pompe di calore e caldaie, oltre alla conferma dell’inserimento dei grandi elettrodomestici nel c.d. Bonus Mobili 2013, occorre sottolineare come, queste nuove misure di agevolazione fiscali, non siano ancora in vigore...
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Autocertificazione DVR prorogata al 30/06/2013
Prorogata al 30 giugno 2013 la possibilità per le aziende fino a 10 lavoratori di autocertificare la valutazione dei rischi.
Al comma 388 dell’articolo 1 della nuova legge si legge infatti: È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.
LEGGI LA GAZZETTA UFFICIALE DEL 29/12/2012
Al comma 388 dell’articolo 1 della nuova legge si legge infatti: È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.
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Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2012
14/12/2012
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13-12-2012 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2012.
Il Decreto è di particolare interesse per tutti i certificatori energetici in quanto introduce importanti novità.
Oltre a definire a titolo esemplificativo alcuni casi di esclusione dall'obbligo di Certificazione Energetica, il Decreto stabilisce le tolleranze di calcolo dei software commerciali, introduce l'obbligo per gli amministratori di condominio e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici ( compreso il libretto di impianto o di centrale).
Quindi non deve essere fornito al certificatore solo il libretto di centrale, ma anche in dati edilizi (volume riscaldato) ed impiantistici (potenze elettriche, pompe, accumuli ecc.).
L'art. 2 inoltre abolisce il paragrafo n. 9 dell'allegato A al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, abolendo definitivamente la possibilità di redigere l'autocertificazione per gli immobili in classe G.
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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13-12-2012 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2012.
Il Decreto è di particolare interesse per tutti i certificatori energetici in quanto introduce importanti novità.
Oltre a definire a titolo esemplificativo alcuni casi di esclusione dall'obbligo di Certificazione Energetica, il Decreto stabilisce le tolleranze di calcolo dei software commerciali, introduce l'obbligo per gli amministratori di condominio e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici ( compreso il libretto di impianto o di centrale).
Quindi non deve essere fornito al certificatore solo il libretto di centrale, ma anche in dati edilizi (volume riscaldato) ed impiantistici (potenze elettriche, pompe, accumuli ecc.).
L'art. 2 inoltre abolisce il paragrafo n. 9 dell'allegato A al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, abolendo definitivamente la possibilità di redigere l'autocertificazione per gli immobili in classe G.
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Regione Lombardia DGR n. IX/3855 del 25 luglio 2012 - Termoregolazione
Con le recente Delibera n. IX/3855 del 25 luglio 2012 la Giunta della Regione Lombardia ha modificato ed integrato le disposizione relative alla termoregolazione ed alla contabilizzazione del calore in Lombardia.
Nella Delibera 3588/2012 viene prorogato al 01/08/2013 l’obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato alimentati a gas naturale, con potenza termica superiore ai 350 kW e installazione ante 1/8/97.
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Nella Delibera 3588/2012 viene prorogato al 01/08/2013 l’obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato alimentati a gas naturale, con potenza termica superiore ai 350 kW e installazione ante 1/8/97.
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Prorogata la scadenza AUTOCERTIFICAZIONE - Valutazione del Rischio per aziende fino a 10 dipendenti: fissata al 31.12.2012
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2012 è stato pubblicato il DL n° 57 del 12 maggio 2012 “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”. Tale decreto apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e va a interessare i settori dei trasporti, portuali, marittimi e ferroviari e anche le micro e piccole imprese fino a 10 dipendenti.
Art. 29 comma 5 D.Lgs. 81/08 diventa: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012,
La modifica dà ancora tempo per l’emanazione di decreti specifici e di una procedura standardizzata per le piccole imprese, ma di fatto non esonera anche le aziende sotto i 10 dipendenti dal mettere in atto tutte le misure per la valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività come prescritto dall’art. 18, escludendo solo la necessità di redazione di un documento formale dotato di data certa.
Nei fatti alla richiesta degli Organi di controllo il Datore di lavoro dovrà poter dimostrare (secondo quanto dichiarato nell’Autocertificazione) i risultati della valutazione svolta ad esempio per quanto riguarda gli agenti fisici (rumore, vibrazioni, ecc.) gli agenti chimici, ecc. e le conseguenti misure predisposte di prevenzione e protezione.
LEGGI IL DL n° 57 del 12 maggio 2012
Art. 29 comma 5 D.Lgs. 81/08 diventa: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012,
La modifica dà ancora tempo per l’emanazione di decreti specifici e di una procedura standardizzata per le piccole imprese, ma di fatto non esonera anche le aziende sotto i 10 dipendenti dal mettere in atto tutte le misure per la valutazione di tutti i rischi presenti nell’attività come prescritto dall’art. 18, escludendo solo la necessità di redazione di un documento formale dotato di data certa.
Nei fatti alla richiesta degli Organi di controllo il Datore di lavoro dovrà poter dimostrare (secondo quanto dichiarato nell’Autocertificazione) i risultati della valutazione svolta ad esempio per quanto riguarda gli agenti fisici (rumore, vibrazioni, ecc.) gli agenti chimici, ecc. e le conseguenti misure predisposte di prevenzione e protezione.
LEGGI IL DL n° 57 del 12 maggio 2012
Inchiesta di Altroconsumo sugli ACE Low-Cost
Riportiamo volentieri l’inchiesta svolta da Altroconsumo sulle certificazioni a basso costo vendute dal sito di offerte online Groupon.
Speriamo che inchieste di questo genere contribuiscano a far aprire gli occhi ai consumatori che molto spesso confondono il termine “Low-Cost” con “Affare imperdibile”.
Dal sito di Altroconsumo:
“Offerte a prezzi bassissimi che superano di poco i 100 euro. Tramite il sito web Groupon, abbiamo acquistato online tre coupon: due a 99 euro, uno a 129 euro. Tutti, dopo un sopralluogo in casa, promettevano di farci avere un certificato che attestava la classe energetica del nostro immobile. Ecco com'è andata.
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Speriamo che inchieste di questo genere contribuiscano a far aprire gli occhi ai consumatori che molto spesso confondono il termine “Low-Cost” con “Affare imperdibile”.
Dal sito di Altroconsumo:
“Offerte a prezzi bassissimi che superano di poco i 100 euro. Tramite il sito web Groupon, abbiamo acquistato online tre coupon: due a 99 euro, uno a 129 euro. Tutti, dopo un sopralluogo in casa, promettevano di farci avere un certificato che attestava la classe energetica del nostro immobile. Ecco com'è andata.
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Certificazione energetica: Italia deferita alla Corte di giustizia Ue
La Commissione europea ha deciso di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia per non essersi pienamente conformata alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. “La normativa italiana infatti non è conforme alle disposizioni relative agli attestati di rendimento energetico” - scrive l'Ue.
Gli immobili, spiega una nota della Commissione Ue, sono all'origine di circa il 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di Co2 nell'Unione europea. Per questo la normativa europea punta a ridurre in misura rilevante il consumo energetico degli edifici, contribuendo alla lotta contro il riscaldamento climatico e a rafforzare la sicurezza energetica dell'Ue.
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Gli immobili, spiega una nota della Commissione Ue, sono all'origine di circa il 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di Co2 nell'Unione europea. Per questo la normativa europea punta a ridurre in misura rilevante il consumo energetico degli edifici, contribuendo alla lotta contro il riscaldamento climatico e a rafforzare la sicurezza energetica dell'Ue.
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Il Documento di Valutazione dei Rischi - D.Lgs. 81/2008
Dal 1 Luglio p.v. tutte le azienda, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi.
L'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la Valutazione dei Rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 Dicembre 2010.
Lo stesso articolo, stabilisce inoltre, che fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro, e comunque non oltre il 30 Giugno 2012, i datori di lavoro possano certificare di aver effettuato la Valutazione dei Rischi senza necessariamente elaborare il Documento.
Pertanto la autocertificazione puo' essere effettuate dai datori di lavoro non oltre la data del 30 Giugno 2012.
Per maggiori informazioni potete contattarci attraverso il seguente link CONTATTI
Lombardia, dal 2012 Certificazione Energetica obbligatoria negli annunci immobiliari
A partire del 1° gennaio 2012 Regione Lombardia, prima in Italia, ha introdotto l'obbligo di indicare la classe energetica di un edificio negli annunci commerciali di vendita e affitto.
A stabilirlo è la legge regionale n. 3/2011, entrata in vigore l'11 marzo scorso, all'articolo 17 dove si legge che la Giunta regionale detta disposizioni per “rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione”.
Con questa misura la Lombardia recepisce la recente Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 18 giugno 2010.
Questa direttiva stabilisce che in caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato deve essere riportato in tutti gli annunci commerciali.
Il recepimento in Italia della Direttiva 2010/31/CE è previsto tra l'altro dalla Legge comunitaria 2010 (“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”), approvata in prima lettura dal Senato nel febbraio scorso.
Analizzando bene la questione, però, è necessario fare delle precisazioni:
- l'obbligo per la classe energetica negli annunci immobiliari a partire dal 1° gennaio 2012 riguarda solo i nuovi annunci derivanti da accordi con le agenzie immobiliari o con siti immobiliari, stipulati a partire dal 1°gennaio 2012
- gli annunci immobiliari che si riferiscono ad accordi stipulati con le agenzie immobiliari o altri soggetti prima del 1°gennaio 2012 non hanno l'obbligo immediato di inserire la classe energetica a partire dal 1°gennaio 2012, previa comunicazione al proprio Comune di competenza.
Tale obbligo rimane, invece, al momento della compravendita o in caso di rinnovo di mandato (o sostituzione dell'agenzia immobiliare con conseguente nuovo contratto di mandato).
Di seguito si riporta l'aggiornamento della nota informativa relativa alle competenze dei Comuni in merito al controllo e all’irrogazione delle sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro vendita o locazione, inviata da Regione Lombardia a tutti i Comuni lombardi.
Nota informativa per i comuni
A stabilirlo è la legge regionale n. 3/2011, entrata in vigore l'11 marzo scorso, all'articolo 17 dove si legge che la Giunta regionale detta disposizioni per “rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione”.
Con questa misura la Lombardia recepisce la recente Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 18 giugno 2010.
Questa direttiva stabilisce che in caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato deve essere riportato in tutti gli annunci commerciali.
Il recepimento in Italia della Direttiva 2010/31/CE è previsto tra l'altro dalla Legge comunitaria 2010 (“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”), approvata in prima lettura dal Senato nel febbraio scorso.
Analizzando bene la questione, però, è necessario fare delle precisazioni:
- l'obbligo per la classe energetica negli annunci immobiliari a partire dal 1° gennaio 2012 riguarda solo i nuovi annunci derivanti da accordi con le agenzie immobiliari o con siti immobiliari, stipulati a partire dal 1°gennaio 2012
- gli annunci immobiliari che si riferiscono ad accordi stipulati con le agenzie immobiliari o altri soggetti prima del 1°gennaio 2012 non hanno l'obbligo immediato di inserire la classe energetica a partire dal 1°gennaio 2012, previa comunicazione al proprio Comune di competenza.
Tale obbligo rimane, invece, al momento della compravendita o in caso di rinnovo di mandato (o sostituzione dell'agenzia immobiliare con conseguente nuovo contratto di mandato).
Di seguito si riporta l'aggiornamento della nota informativa relativa alle competenze dei Comuni in merito al controllo e all’irrogazione delle sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro vendita o locazione, inviata da Regione Lombardia a tutti i Comuni lombardi.
Nota informativa per i comuni
Tutela della salute e sicurezza negli 'ambienti confinati'
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili (c.d. "ambienti confinati").
Il provvedimento, adottato in attuazione degli articoli 6 e 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), entrerà in vigore dal 23 novembre 2011.
Scarica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011
Il provvedimento, adottato in attuazione degli articoli 6 e 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), entrerà in vigore dal 23 novembre 2011.
Scarica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011
Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro
Pubblicato il Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 che istuisce la Commissione per gli interpelli.
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica interpellosicurezza@lavoro.gov.it.
I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati... vai al link
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica interpellosicurezza@lavoro.gov.it.
I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati... vai al link
Cassazione: l'autocertificazione esige comunque una documentazione sulla Valutazione dei Rischi
Contrariamente a quanto indicato da molti soggetti, secondo la Corte Suprema autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi non significa che il Datore di Lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le modalità stabilite dalla legge ma che una volta effettuata tale valutazione il datore di lavoro stesso è tenuto comunque ad elaborare con l’autocertificazione un documento dal contenuto sia pure meno analitico.
La sentenza in esame è stata emessa sulla base delle disposizioni dettate in merito dall’abrogato D. Lgs. 19/9/2004 n. 626 ma ciò nulla cambia per quanto riguarda le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza in quanto le stesse disposizioni sono state recepite integralmente dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, attualmente in vigore.
A tal proposito la stessa Corte di Cassazione ha tenuto anche a precisare che sussiste una continuità normativa fra le disposizioni dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e quelle di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2009 motivo per il quale non può essere invocato l’abolitio criminis.
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La sentenza in esame è stata emessa sulla base delle disposizioni dettate in merito dall’abrogato D. Lgs. 19/9/2004 n. 626 ma ciò nulla cambia per quanto riguarda le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza in quanto le stesse disposizioni sono state recepite integralmente dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, attualmente in vigore.
A tal proposito la stessa Corte di Cassazione ha tenuto anche a precisare che sussiste una continuità normativa fra le disposizioni dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e quelle di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2009 motivo per il quale non può essere invocato l’abolitio criminis.
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Proroga in extremis del decreto sulle verifiche delle attrezzature
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico concernente la "Proroga dell'entrata in vigore del Decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonchè criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo". Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 è modificato come segue: a) all'art. 6, dopo il comma 2 (che prevede l'entrata in vigore del decreto dopo la pubblicazione nella G.U.), le parole "90 giorni dopo" sono sostituite dalle seguenti: "270 giorni dopo".
La nuova scadenza è pertanto il 28 Gennaio 2012.
La nuova scadenza è pertanto il 28 Gennaio 2012.
L'INAIL PRESENTA IL RAPPORTO ANNUALE 2010
Il 2010 è stato l'anno in cui - per la prima volta dal dopoguerra - la soglia dei morti sul lavoro è scesa sotto i mille casi. Dopo il calo record di infortuni del 2009 (- 20,4%) in parte dovuto agli effetti della difficile fase di congiuntura economica, il 2010 ha registrato un'ulteriore contrazione di 15.000 denunce, per un totale di 775.000 complessive, a definitiva conferma del miglioramento ormai "strutturale" dell'andamento infortunistico in Italia....(continua)
Scarica il rapporto annuale 2010 .pdf 1.37 Mb
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)
CIRCOLARE 18 marzo 2011, n. 4 Art. 25 della legge n.183 del 2010 e art. 55- septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. [GU n. 135 del 13-6-2011]
Leggi la circolare
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.)
D.g.r. 31 maggio 2011 - n. IX/1811Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione energetica degli edifici.
[Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 Giugno 2011]
Leggi il decreto
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.)
D.g.r. 31 maggio 2011 - n. IX/1811Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione energetica degli edifici.
[Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 Giugno 2011]
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